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Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale alVerde APS aggiornato 2020

 

ART. 1 - Denominazione e sede

  1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 del codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato alVerde che assume la forma giuridica di Associazione.

  2. In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l’Ente, di seguito detto “Associazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “APS” o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

  3. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 

ART. 2 - Finalità e Attività

  1. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività d’interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

  • Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

  • Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

  • Formazione universitaria e post-universitaria;

  • Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

  • Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d’interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d’interesse generale di cui al presente articolo;

  • Organizzazione e gestione di attività turistiche d’interesse sociale, culturale o religioso;

  • Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

  • Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

  • Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività d’interesse generale a norma del presente articolo;

  • Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

  • Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, le finalità principali di alVerde sono:

  • Promuovere iniziative finalizzate allo sviluppo e alla diffusione di un approccio consapevole nei confronti della tutela e della valorizzazione della natura e dell’ambiente; particolare attenzione è posta alla corretta gestione dei rifiuti attraverso l’adozione di buone pratiche anche finalizzate all’allungamento del ciclo di vita dei prodotti in ottica di sostenibilità ambientale ed economia circolare, con azioni di prevenzione, riuso e riciclo.

  • Svolgere ricerche, analisi e studi scientifici rivolti alla minimizzazione dello spreco di risorse e all’ottimizzazione della gestione dell’intera filiera dei rifiuti e, più in generale, alla gestione sostenibile delle risorse naturali ed energetiche;

  • Svolgere azioni concrete finalizzate all’allungamento del ciclo di vita dei beni di consumo attraverso l’effettivo recupero di beni dismessi, anche tramite attività di restauro / decorazione / trasformazione / riparazione, e successiva  reimmissione di tali beni  nel circuito di uso;

  • Svolgere attività di formazione amatoriale e professionale nell’ambito del restauro / decorazione / trasformazione / riparazione di beni dismessi e della creazione di oggetti artistici e di uso con materiale di recupero;

  • Svolgere attività di formazione, promozione e diffusione delle conoscenze sull’energia da fonti rinnovabili e i principi dell’eco design e dell’eco architettura;

  • Svolgere studi di fattibilità e attività di progettazione per la realizzazione di manufatti secondo i criteri dell’eco design, sia per l’applicazione in ambito edilizio e urbanistico  dei criteri dell’architettura sostenibile, inclusa la progettazione e realizzazione di manufatti e di strutture immobiliari e/o urbane ad uso sociale con materiali di recupero. In particolare s’intende intervenire in aree dismesse, degradate e/o in via di trasformazione coinvolgendo attivamente la collettività nella riqualificazione eco sostenibile del proprio habitat.

  • Organizzare mostre ed esposizioni temporanee e permanenti, convegni, conferenze, dibattiti, manifestazioni culturali, spettacoli e quant'altro possa permettere il raggiungimento degli scopi istituzionali, a livello locale, nazionale e internazionale;

  • Creare opportunità culturali, educative, di formazione, di lavoro o puramente ricreative nell’ambito delle attività istituzionali, anche in collaborazione con enti locali e pubbliche amministrazioni;

  • Promuovere e patrocinare iniziative aventi finalità d’interesse collettivo, nell’ambito della tutela e della valorizzazione della natura e dell’ambiente;

  • Partecipare a manifestazioni promosse da terzi con finalità analoghe, al fine di divulgare il proprio operato nei diversi settori in cui l’Associazione è coinvolta;

  • Produrre o far produrre, comunque senza scopo di lucro, pubblicazioni, riviste o altro materiale informativo su qualunque supporto (elettronico, cartaceo, ecc.) per la divulgazione e la promozione del proprio operato che favoriscano il dibattito sui principi promossi dall’Associazione e per fornire una corretta informazione relativamente ai settori in cui l'Associazione opera;

  • Organizzare iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali.

  • Creare un punto d’incontro tra tutti coloro che condividono gli ideali dell’Associazione, per lo scambio di esperienze e di competenze, finalizzato alla realizzazione degli scopi istituzionali;

  1. Le attività dell’Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli eventuali enti associati.

  2. Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti e organizzazioni pubbliche e private al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

 

ART. 3 – Attività diverse

  1. L’Associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle d’interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività d’interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

 

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

  1. L’Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs.117/2017.

  2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

  3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

  1. L’Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

  2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all’organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

  3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

  4. L’ammissione è deliberata dall’organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell’Organo di amministrazione.

  5. L’organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

  6. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

  • Dimissioni volontarie presentate all’organo di amministrazione per iscritto;

  • Mancato versamento della quota associativa;

  • Morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);

  • Esclusione deliberata dall’Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

 

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

  1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

  2. Gli associati dell’Associazione hanno il diritto di:

  • Partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

  • Godere del pieno elettorato attivo e passivo;

  • Essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;

  • Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;

  • Recedere dall’appartenenza all’Associazione;

  • Esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all’Organo di amministrazione.

  1. Gli associati dell’Associazione hanno il dovere di:

  • Rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;

  • Rispettare le delibere degli organi sociali;

  • Partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;

  • Versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito;

  • Non arrecare danni morali o materiali all’Associazione.

 

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

  1. L’Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli eventuali enti associati.

  2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

  3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

  4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

  5. L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/17.

  6. L’Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

 

ART. 8 - Organi sociali

  1. Sono organi dell’Associazione:

  • Assemblea degli associati

  • Organo di amministrazione

  • Presidente

  • Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017)

  • Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017)

  1. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

 

ART. 9 - Assemblea

  1. L’Assemblea è composta dagli associati ed è l’organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell’Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

  2. Deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

  3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse ventiquattro ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, messaggio elettronico o altri metodi equipollenti. È possibile svolgere la riunione in presenza o in audio/video conferenza.

  4. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritenga necessario.

  5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell’ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

  6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

  7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l’Associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l’Associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

  8. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione.

  9. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione, scissione dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

  10. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la partecipazione della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei partecipanti.

  11. L’Assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell’Associazione con la partecipazione di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti In seconda convocazione l’Assemblea è valida con la partecipazione di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti.

  12. L’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

  13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

  14. L’Assemblea ha i seguenti compiti:

  • Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

  • Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  • Approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;

  • Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  • Delibera sull'esclusione degli associati;

  • Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

  • Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  • Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

  • Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

 

ART. 10 - Organo di amministrazione

  1. L’organo di amministrazione è eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall’Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

  2. L’organo di amministrazione governa l’Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

  3. L’organo di amministrazione è validamente costituito quando partecipa la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti;  in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano partecipanti e votanti più di due membri.

  4. L’Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte l’anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. È possibile svolgere la riunione in presenza o in audio/video conferenza.

  5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail o altro strumento equipollente, con un preavviso di almeno otto giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.  

  6. L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta automaticamente la sua immediata decadenza dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all’elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

  7. L’Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

  • Elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;

  • Amministra l’Associazione;

  • Predispone il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

  • Realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

  • Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

  • Decide su l’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

  • Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

  • È responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

  1. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

ART. 11 - Il Presidente

  1. Il presidente dell’Associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell’Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell’Organo.

  2. L’Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

  3. Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta l’anno) e dell’Organo di amministrazione (almeno due volte l’anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

  4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell’Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro trenta giorni.

  5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

 

ART. 12 - Organo di controllo

  1. L’Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l’Assemblea assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

  2. L’organo di controllo:

  • Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

  • Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

  • Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti;

  • Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

  • Attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

  1. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti d’ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

  1. E’ nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

 

ART. 14 - Risorse

  1. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.

  2. L’Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall’organo amministrativo e intestato all’Associazione.

 

ART. 15 – Bilancio d’esercizio

  1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

  2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

  3. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l’approvazione in Assemblea, l’organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

  4. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

 

ART. 16 - Bilancio sociale

  1. Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

 

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

  1. L’Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

 

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

  1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

 

ART. 19 - Statuto

  1. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

  2. L’Assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

 

ART. 20 - (Disposizioni finali)

  1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

 

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STATUTO 2012

Articolo 1 (Denominazione e sede)

 

In data 29 agosto 2012 si è costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della legge regionale 24 dicembre 2004, n.30, del regolamento regionale 20 ottobre 2005, n.1 e successive modifiche l’Associazione di Promozione Sociale denominata “ALVERDE”.

La sede legale dell’Associazione è sita nel comune di Genova. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città. L’associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto. La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere anticipatamente sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

 

Articolo 2 (Scopo)

 

L'Associazione ha lo scopo di diffondere e sviluppare presso la collettività in generale e in particolare fra i giovani la cultura della prevenzione, del riuso, del riciclo e della gestione consapevole e sostenibile dei rifiuti e delle risorse. L’Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale nell’ambito della tutela e della valorizzazione della natura e dell’ambiente a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati. L'Associazione è autonoma, apartitica e non persegue fini di lucro. La struttura dell'Associazione, i suoi contenuti ed i rapporti interni ed esterni si fondano su principi di trasparenza, democraticità e lealtà e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale. L'Associazione potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni. L’Associazione per poter raggiungere lo scopo sociale potrà altresì svolgere delle attività collaterali e strumentali, collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi e associazioni aventi scopi simili. L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare (compresi mutui ipotecari passivi), mobiliare (compresi la cessione, l’accettazione, l’emissione, la girata, l’avallo, lo sconto, la quietanza di crediti e di effetti cambiari), commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, comunque direttamente e indirettamente attinenti ai medesimi, quali fra l’altro, a soli fini meramente esemplificati, assumere interesse e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, purché non perseguano scopi in contrasto con i propri, e divenire socio di associazioni, partecipare a comitati e fondazioni nonché a qualsivoglia  altro ente di tipo societario o associativo.

 

Articolo 3 (Attività)

 

Per realizzare gli scopi istituzionali, l'Associazione si propone di realizzare interventi specifici intesi a:  

  • promuovere iniziative finalizzate allo sviluppo ed alla diffusione di un approccio consapevole nei confronti della tutela e della valorizzazione della natura e dell’ambiente; una particolare attenzione sarà posta  nei confronti della corretta gestione dei rifiuti attraverso l’adozione di buone pratiche nel campo della prevenzione, del riuso e del riciclaggio;

  • creare un punto di incontro tra tutti coloro che condividono gli ideali dell’Associazione, per lo scambio di esperienze e di competenze, finalizzato alla realizzazione degli scopi istituzionali;

  • svolgere ricerche, analisi e studi scientifici finalizzati alla minimizzazione dello spreco di risorse ed all’ottimizzazione della gestione dell’intera filiera dei rifiuti e, più in generale, sulla gestione sostenibile delle risorse;

  • svolgere azioni concrete finalizzate all’allungamento del ciclo di vita dei beni di consumo, attraverso il recupero di beni di consumo dismessi, anche  tramite restauro / decorazione / trasformazione / riparazione, e la loro reimmissione nel circuito di uso;

  • svolgere attività di formazione amatoriale e professionale nell’ambito del restauro / decorazione / trasformazione / riparazione di beni dismessi e della creazione di oggetti artistici e di uso con materiale di recupero;

  • svolgere attività di formazione,  promozione e diffusione della conoscenza concernenti le fonti di energia rinnovabile e i principi dell’eco architettura e dell’eco design;

  • svolgere studi di fattibilità e attività di progettazione finalizzate sia alla realizzazione di manufatti  secondo i criteri dell’eco design, sia all’applicazione in ambito edilizio e urbanistico  dei criteri dell’architettura sostenibile, inclusa la realizzazione di manufatti e di strutture immobiliari e/o urbane ad uso sociale con materiali di recupero. In particolare si intende intervenire in aree dismesse, degradate e/o in via di trasformazione  coinvolgendo attivamente la collettività nella riqualificazione eco sostenibile del proprio habitat.

  • organizzare mostre ed esposizioni temporanee e permanenti, convegni, conferenze, dibattiti, manifestazioni culturali, spettacoli e quant'altro possa permettere il raggiungimento degli scopi istituzionali, sia a livello locale, che nazionale ed internazionale;

  • creare opportunità culturali, educative, di formazione, di lavoro o puramente ricreative nell’ambito delle attività istituzionali, anche in collaborazione con enti locali e pubbliche amministrazioni;

  • promuovere e patrocinare iniziative aventi finalità di interesse collettivo, nell’ambito della tutela e della valorizzazione della natura e dell’ambiente;

  • partecipare a manifestazioni promosse da terzi con finalità analoghe, al fine di divulgare il proprio operato nei diversi settori in cui l’Associazione è coinvolta;

  • produrre o far produrre, comunque senza scopo di lucro, pubblicazioni, riviste o altro materiale informativo su qualunque supporto (magnetico, cartaceo, ecc.) per la divulgazione e la promozione del proprio operato che favoriscano il dibattito sui principi promossi dall’Associazione e per fornire una corretta informazione relativamente ai settori in cui opera l'Associazione;

  • organizzare iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali.

  •  

Articolo 4 (Soci)

 

Sono ammessi a fare parte dell’Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale questi è tenuto ad indicare le proprie complete generalità. Il trattamento dei dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione all’Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all’instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell’interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative. All’atto dell’ammissione il socio si impegna a versare la quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea nonché a rispettare i contenuti dello statuto e dei regolamenti emanati.

L'Associazione è costituita da:

  • soci fondatori;

  • soci ordinari;

  • soci sostenitori;

  • soci onorari.

Sono soci fondatori  i soggetti che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo. Rimangono tali per tutta la durata dell'Associazione, salvo dimissioni da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo, con effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello di presentazione delle dimissioni.

Sono soci ordinari  i soggetti che, avendo compiuto la maggiore età, vengano ammesse dietro loro richiesta scritta. Tale richiesta scritta dovrà contenere l'indicazione di cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, l'indicazione dell'attività lavorativa svolta, l'importo della quota che si propone di sottoscrivere e la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Sono obbligati al versamento di una quota annuale di Associazione stabilita dal Consiglio Direttivo. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Sono soci sostenitori  i soggetti che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di Associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione dovrà rispettare le stesse formalità previste per i soci ordinari e, nel caso di persone giuridiche, dovrà inoltre essere indicata la persona fisica delegata a rappresentare l'associato nell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualità di socio onorario a soggetti che si siano distinte per merito in uno dei settori in cui opera l'Associazione e che quindi per le proprie caratteristiche possano portare giovamento all'Associazione stessa. La qualità di socio onorario può essere inoltre conferita a persone fisiche, giuridiche o enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione, si siano mostrati particolarmente sensibili e generosi nei confronti dell'Associazione, o siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. Non è necessaria alcuna richiesta scritta da parte dell'interessato, ne’ il socio onorario è obbligato al versamento di alcuna quota associativa. Qualora se ne ravvisi la necessità, per fatti gravi, tale riconoscimento può essere annullato dal Consiglio Direttivo.  Non è ammessa l’adesione temporanea all’Associazione; la quota associativa non è trasmissibile.

 

Articolo 5 (Diritti e doveri dei soci)

 

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo.  Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto; in particolare, i soci hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, avvalendosi l’Associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

L’Associazione può, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso l’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

 

Articolo 6 (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il socio può essere escluso dall’Associazione nei seguenti casi:

  • mancato pagamento della quota sociale protrattosi per tre mesi dal termine di versamento richiesto;

  • gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione.

L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea; la deliberazione di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, è comunicata per iscritto all’interessato.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

 

Articolo 7 (Organi sociali)

 

Gli organi dell’Associazione sono:

  • Assemblea dei soci;

  • Consiglio Direttivo;

  • Presidente;

  • Organo di revisione

Tutte le cariche associative sono gratuite ed elettive.

 

Articolo 8 (Assemblea dei soci)

 

L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione, costituita dai soci fondatori ed effettivi.

L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante:

  • avviso scritto da inviare con lettera, fax, e-mail o telegramma agli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza;

  • avviso affisso nei locali della sede almeno venti giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’Assemblea deve, inoltre, essere convocata:

  • quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;

  • quando lo richieda almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere la data, l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.  L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello statuto, la deliberazione di trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.  L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

  • elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo;

  • proposizione di iniziative con relativa indicazione circa modalità e supporti organizzativi;

  • approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo;

  • approvazione dell’entità della quota sociale annua, stabilita dal Consiglio Direttivo;

  • ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;

  • approvazione del programma annuale dell’Associazione, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega.  Le votazioni sono espresse con voto palese tranne quelle relative ad aspetti riguardanti le persone o in ogni caso in cui l’Assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto e può presentare un massimo di una delega.

L’Assemblea straordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

  • approvazione di modifiche allo statuto o di trasferimento della sede legale, con la presenza di almeno i due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

  • scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare ed a essere eletti tutti i soci maggiorenni iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell’Associazione. Ogni socio ha diritto a consultare i verbali delle sedute ed a chiederne copia.

 

Articolo 9 (Consiglio Direttivo)

 

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea e composto da un numero massimo di cinque membri. Il primo Consiglio Direttivo rimarrà in carica per cinque anni, che decorreranno dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della costituzione dell'Associazione. Successivamente le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo si svolgeranno ogni tre anni. La carica di Consigliere è svolta a titolo gratuito. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta ed automaticamente convocata da almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

  • compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

  • stabilisce e presenta all’Assemblea l’entità della quota sociale annua;

  • redige e presenta all’Assemblea il programma annuale delle attività dell’Associazione;

  • redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale;

  • delibera l’ammissione dei nuovi soci;

  • delibera l’esclusione dei soci, salvo successiva ratifica dell’Assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Nell’ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti figure:

  • Presidente (eletto dall’Assemblea);

  • Vice Presidente (eletto nell’ambito del Consiglio Direttivo);

  • Segretario/Tesoriere (eletto nell’ambito del Consiglio Direttivo).
     

Articolo 10 (Presidente dell’Associazione)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e svolge la carica a titolo gratuito. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazione ordinaria sia straordinaria.  Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Vice Presidente.

 

Articolo 11 (Vice Presidente dell’Associazione)

 

Il Vice Presidente dell’Associazione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi.

 

Articolo 12 (Segretario/Tesoriere)

 

Il Segretario/Tesoriere redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

 

Articolo 13 (Organo di controllo)

 

L’Assemblea nomina, alternativamente, un Collegio di tre Revisori o un Revisore Unico per le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile che partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Tale organo di controllo agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali o su segnalazione sottoscritta anche da un solo socio. Il Collegio dei Revisori - o il Revisore Unico - riferisce annualmente all’Assemblea attraverso relazione scritta, sottoscritta da tutti i membri componenti e distribuita a tutti i soci.

 

Articolo 14 (Mezzi finanziari)

 

L’Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

  • quote sociali e contributi degli associati, nell’entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea;

  • eredità, donazioni e legati;

  • contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

  • contributi dell’Unione europea e di Organismi internazionali;

  • entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;

  • erogazioni liberali di associati e di terzi;

  • proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

L’amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo dell’Associazione.

L’Associazione è tenuta, per almeno tre anni, alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati nonché, per quanto riguarda le erogazioni liberali di associati e di terzi, alla conservazione della documentazione relativa alle erogazioni liberali, se finalizzate alle detrazioni d’imposta ed alle deduzioni dal reddito imponibile. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l’Associazione, dopo la liquidazione, ha l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo a fini di utilità sociale. I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale ed avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati ed i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita dell’Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge.

 

Articolo 15  (Esercizio sociale e bilancio)

 

L’esercizio sociale è compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo, è depositato presso la sede dell’Associazione almeno venti giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.  L’Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvi casi eccezionali, in ricorrenza dei quali può tenersi entro e non oltre tre mesi. Dal bilancio consuntivo debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. L’eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito tra gli associati ma deve essere destinato a favore di attività istituzionali previste nello statuto dell’Associazione.

 

Articolo 16 (Scioglimento dell’Associazione)

 

La deliberazione di scioglimento dell’Associazione è assunta dall’Assemblea in convocazione straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.  La devoluzione del patrimonio residuo sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di Associazioni di Promozione Sociale di finalità similari, sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662.

 

Articolo 17 (Disposizioni finali)

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia. 

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